La canapa secondo regolamenti, decreti e leggi dell’Unione Europea
L’intrico di elenchi, decreti europei non è fra i più semplici da leggere per quanto riguarda il settore agricolo, neppure nel caso della Cannabis Sativa L. La canapa secondo regolamenti, decreti e leggi dell’Unione Europea, come per altre colture, deve superare diversi sbarramenti burocratici e di analisi in campo per ottenere l’ammissibilità dei terreni dedicati secondo la Politica Agricola Comune (Pac) quindi l’erogazione di finanziamenti e altro.
Il Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione, datato 15 febbraio 2017, apporta degli “aggiustamenti di tiro”, se così si può chiamarli, sulla coltivazione di canapa e sulle colture azotofissatrici riguardo i meccanismi premianti rispettando gli obblighi delle Efa o ecological focus area.
Può sembrare noioso e stancante, ma questo dispositivo fa riferimento a precedenti norme che bisogna per forza elencare:
- articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013
- articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio
- direttiva 2002/57/CE del Consiglio (file pdf)
Alla base di tutto questo sta il “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Trentacinquesima edizione integrale”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 478 del 21 dicembre 2016, lista che è stata rinnovata e integrata da ben cinque complementi fino allo scorso 30 aprile 2017.
Alla fine, della Cannabis Sativa L. l’Unione Europea ricomprende (per adesso) 61 varietà. Di queste, solo 8 sono italiane (fra parentesi la classificazione nazionale):
- Carmaleonte (*IT 15)
- Codimono (*IT 15)
- CS (*IT 15)
- Eletta Campana (*IT 15)
- Carma *(IT 1532)
- Carmagnola (*IT 15)
- Fibranova *(*IT 15)
- Tiborszallasi (*IT 1229, *HU 149424)
Tornando al punto che sta al centro del Regolamento Delegato (UE) 2017/1155, la gestione della canapa, dei terreni a riposo e delle colture azotofissatrici, viene stabilito all’articolo 1 comma 1 che “l’ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all’utilizzo di sementi delle varietà elencate nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» al 15 marzo dell’anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio”.
Poi si passa alla determinazione del limite massimo di tetraidrocannabinolo come modi espressi ai commi dal 2 al 5 dello stesso articolo 1 del regolamento 2017/1155.
C’è da considerare che il limite massimo è stato fissato all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) 1307/2013: “Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %”.
Sui metodi per determinare il tenore di THC Δ9-tetraidrocannabinolo, gli stati membri devono determinare come muoversi in questo senso applicando quanto stabilito nell’allegato III (punto 2) del nuovo regolamento:
- 2 Prelievo di campioni – 2.1. Campioni – Il prelievo deve essere effettuato di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.
- 2.1.1. Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un’infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all’inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura. Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l’inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all’inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, in conformità al primo comma, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all’inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura. Per la canapa coltivata come coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, si prelevano i 30 cm apicali dello stelo. In tal caso il prelievo di campioni viene effettuato appena prima della fine del periodo vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi dell’inizio di un periodo previsto di gelate.
- 2.1.2. Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi alla fine della fioritura oppure, per la canapa coltivata come coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, appena prima della fine del periodo vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi dell’inizio di un periodo previsto di gelate. Nel caso di una varietà dioica, occorre prelevare solo le piante femminili.
- 2.2. Dimensioni del campione – Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella. Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella. Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente è inviato al laboratorio di analisi. Lo Stato membro può disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare un’eventuale controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall’organismo preposto all’analisi.
- 2.3. Essiccazione e conservazione del campione – L’essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70°C. I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l’8% e il 13%. I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25°C.
- 3. Determinazione del tenore di THC – 3.1. Preparazione del campione per la prova – Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm. I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie della larghezza di 1 mm). La polvere può essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25 °C.
- 3.2. Reattivi e soluzione di estrazione – Reattivi — Δ9-tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro, — squalane cromatograficamente puro come standard interno. Soluzione di estrazione — 35 mg di squalane per 100 ml di esano.
- 3.3. Estrazione del THC – Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo da centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno. Immergere il campione per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest’ultimo nel cromatografo e procedere all’analisi quantitativa.
- 3.4. Cromatografia in fase gassosa – a) Strumentazione – cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless, – colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %. b) Intervalli di taratura- Almeno tre punti per la procedura A e cinque punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di THC in soluzione di estrazione. c) Condizioni sperimentali – Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a) – temperatura del forno: 260 °C – temperatura dell’iniettore: 300 °C – temperatura del rivelatore: 300 °C. d) Volume iniettato: 1 μl 30.6.2017.
- 4. Risultati – I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto. – Procedura A: il risultato corrisponde a una determinazione per campione di analisi. Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alle media delle due determinazioni. – Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.
Per ogni stato membro dell’Unione, l’autorità competente a questi controlli deve conservare “i dati relativi al tenore di THC. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale“.
Se la media dei campionamenti di una varietà desse un limite superiore di THC rispetto a quello stabilito (lo 0,2%), nell’anno successivo di domanda di ammissione dei campi coltivati, i controllori dovranno applicare la “procedura B”: “Tale procedura è applicata nel corso degli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati delle analisi della varietà in questione rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato“.
Se la media di tutti i campioni di una data varietà risultasse sempre oltre il limite di legge anche nel secondo anno, lo Stato membro dovrà comunicare alla Commissione una richiesta di autorizzazione per vietare la commercializzazione della varietà trovata per la seconda volta con livelli di THC troppo alti, domanda che va “inviata al più tardi entro il 15 gennaio dell’anno di domanda successivo. A partire da tale anno, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti nello Stato membro in questione“.
Passando alle colture azotofissatrici, necessarie per il rispetto degli obblighi greening (gli agricoltori in possesso dei nuovi diritti Pac riceveranno un pagamento ad ettaro che sarà sommato al pagamento di base) quindi valorizzare la biodiversità, queste specie vegetali possono essere strumenti utili adempiere all’obbligo delle Efa (ecological focus area) aree di interesse ecologico: riguarda le aziende con superfici a seminativo oltre i 15 ettari. Vietati i prodotti fitosanitari sulle superfici che adottano questo tipo di coltivazioni, in caso contrario ci sarà un aumento delle sanzioni.
Il greening obbliga gli agricoltori a destinare una quota del 5% (dal 2018 aumentabile al 7%) dei seminativi dell’azienda ad aree di interesse ecologico. Non si applica alle colture e a prati e pascoli permanenti.
Tutto dipende dalla fissazione delle Politiche Agricole Comuni architettate per l’Italia. L’erba medica e la soia rientrano fra dette colture azotofissatrici che possono essere mescolate ad altre coltivazioni ma devono rimanere predominanti per rispettare i termini dei regolamenti europei e nazionali.
Le specie azotofissatrici:
Arachide (Arachis hypogaea L.)
Cece (Cicer arietinum L.)
Cicerchia (Lathyrus sativus L.)
Erba medica e luppolina (Medicago sp)
Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)
Fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.)
Fagiolo d’Egitto (Dolichos lablab L.)
Fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.)
Fava, favino e favetta (Vicia faba L.)
Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.)
Ginestrino (Lotus corniculatus L.)
Lenticchia (Lens culinaris Medik.)
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,)
Lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)
Lupino (Lupinus sp.)
Moco (Lathyrus cicera L.)
Pisello (Pisum sativum L.)
Sulla (Hedysarum coronarium L.)
Trifogli (Trifolium sp.)
Soia (Glycine max L.)
Veccia (Vicia sativa L.)
Salve, interessante articolo, ma non mi è chiara una cosa. I controlli e le procedure di cui parlate (A e B) sono i controlli che il produttore è tenuto a fare o la procedura di controllo delle forze dell’ordine? E sopratutto, cosa pregiudica l’utilizzo di una o dell’altra procedura? Visto che a livello temporale la procedura A si può sovrapporre all B nel periodo dei 10 giorni successivi alla fine della fioritura.
Grazie
Buona sera, sì i controlli vengono disposti dalle autorità nazionali e dalle forze dell’ordine competenti, anche perché ci sono in ballo requisiti di ammissibilità a finanziamenti europei e il permanere di una varietà nei criteri di ammissione alla coltura in campo. Due “cosette” piuttosto cruciali e sottolineate in una recentissima occasione da un funzionario del ministero della Politiche agricole invitato all’ultima assemblea romana di Federcanapa (di prossima pubblicazione). Quello che è particolarmente spinoso è il criterio di ammissibilità di una varietà a essere utilizzata in campo. Se per il secondo anno si dovessero trovare valori di THC oltre lo 0,2% (non in una sola azienda, ma in più casi) la stessa varietà rischierebbe concretamente di essere segnalata all’organismo europeo e di essere esclusa dalle varietà certificate. Non è considerata l’eventuale sovrapposizione dei periodi di coltura fra procedura A e B in quanto devono intervenire in periodi similari di crescita e maturazione della pianta, ma in situazioni diverse (non in contemporanea):
1 – IL METODO A nei casi previsti per produzione di canapa descritta all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 30, lettera g) «pagamento per l’inverdimento», del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione;
2 – IL METODO B avviene nel caso previsto dall’articolo 36, paragrafo 6 al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 “In deroga all’articolo 30, lettera g), quando uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa, il livello minimo dei controlli in loco può essere ridotto al 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa di cui all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. In tal caso lo Stato membro comunica alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative al sistema di autorizzazione preventiva nell’anno che precede l’applicazione della percentuale di controllo ridotta. Qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è comunicata alla Commissione senza indebito ritardo”.