Cannabis inserita per decreto del ministero della Salute nelle terapie del dolore
Si tratta di una variazione/aggiornamento all’Allegato III-bis del decreto 309 del Presidente della Repubblica datato 9 ottobre 1990 (link al file pdf della Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018). In breve, la Cannabis inserita per decreto del ministero della Salute nelle terapie del dolore nei farmaci a prescrizione semplificata, questo il punto del provvedimento firmato dal ministro Giulia Grillo.
È una sorta di incoraggiamento supplementare o il fornire maggiore consapevolezza ai medici nell’utilizzazione dei farmaci a base di Cannabis.
L’allegato III-bis elenca i farmaci che godono di agevolazioni nella prescrizione (link agli allegati del decreto 309), sostanze utili per portare avanti terapie del dolore e che il medico può prescrivere in modo classico, senza complicanze anche dal punto di vista burocratico.
A questo link l’edizione della Gazzetta Ufficiale 255 del 31 ottobre 1990 con la pubblicazione del decreto presidenziale 309, il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e successive modifiche e integrazioni.
In questo modo si può avere una visione generale della norma su cui il ministero va oggi a inserire il suo intervento.
Il commento del dottor Marco Ternelli, farmacista dell’omonima farmacia galenica, esperto di cannabis e sua applicazione terapeutica, fondatore di farmagalenica.it: di fatto non cambia quasi nulla, “le semplificazioni previste dall’allegato III bis per il dolore riguardano farmaci stupefacenti come morfina e derivati che richiedono formalismi e ricette particolarissime. La cannabis non ha nulla da semplificare, perché la prescrizione è già ‘semplice’, non richiede ricettari ad hoc o altro. Di fatto, viene solo ulteriormente rafforzata la liceità d’uso della cannabis nella terapia del dolore“.
L’attuale decreto del ministero della Salute è chiaro e conciso nel suo contenuto:
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «testo unico»;
- Visti, in particolare, l’allegato III-bis del testo unico, che include i medicinali che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate per la terapia del dolore e la tabella dei medicinali, sezione B, che contiene i medicinali di origine vegetale a base di cannabis;
- Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, ed in particolare l’art. 5 che reca disposizioni sulla prescrizione di preparazioni magistrali;
- Visto il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, che al punto 4 dell’allegato tecnico elenca gli impieghi previsti per l’uso medico della cannabis;
- Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 recante disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;
- Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
- Visto in particolare l’art. 18-quater, comma 6, introdotto dalla citata legge di conversione, che pone a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia del dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall’allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015;
- Ritenuto necessario, in relazione a quanto previsto dall’art. 18-quater, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, aggiornare l’elenco dei medicinali di cui all’allegato III-bis, ai sensi dell’art. 43, comma 4-bis del testo unico;
- Visti i pareri dell’Istituto superiore di sanità, reso con nota del 2 febbraio 2018, e del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 marzo 2018, favorevoli all’inserimento nell’allegato III-bis di «medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard» e all’inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, alla voce «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis» del contrassegno con doppio asterisco (**), previsto per i medicinali utilizzati nella terapia del dolore;
Decreta:
Art. 1
1. Nell’allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è inserita, secondo l’ordine alfabetico, la voce:
Medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard.
Art. 2
1. Nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 alla voce «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis» è inserito il contrassegno con doppio asterisco (**), previsto per i medicinali utilizzati nella terapia del dolore, come segue:
Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (**).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2018
Il Ministro: Grillo
Non ci ho capito molto , non è più necessario il piano terapeutico?
Per la dispensazione gratuita con SSN e SSR , cosa occorre ?
Regione Campania
Buon giorno, mi spiace per il ritardo nella risposta, ma eccola qui. Le rispondo con il commento del dottor Marco Ternelli, farmacista dell’omonima farmacia galenica, esperto di cannabis e sua applicazione terapeutica, fondatore di farmagalenica.it riportato nell’articolo: di fatto non cambia quasi nulla, “le semplificazioni previste dall’allegato III bis per il dolore riguardano farmaci stupefacenti come morfina e derivati che richiedono formalismi e ricette particolarissime. La cannabis non ha nulla da semplificare, perché la prescrizione è già ‘semplice’, non richiede ricettari ad hoc o altro. Di fatto, viene solo ulteriormente rafforzata la liceità d’uso della cannabis nella terapia del dolore“.
Grazie ministro!!! Un grande primo passo!!
Dot Ternelli, avevo fatto una domanda specifica , per la prescrizione di Contramal, non occorre un piano terapeutico, semplicemente il medico fa ricetta pre stampata , nessun codice alfanumerico , ritiro subito e non pago , non occorre altro , questa sarebbe una semplificazione , non dover ripetere ogni 3 mesi la trafila .
Tutte le farmacie dovrebbero disporre del farmaco, così come arriva in barattolino da 5 g
non aspettare ( giorni quando c’è) per la suddivisione che al SSR e SSN costa al pari della terapia stessa
Una paziente stufa ogni mese fare 100 km per ritirarla ( ogni mese , sempre se c’è, si perdono giorni della terapia . ( almeno 2 se non c’è il sabato e domenica ) ogni anno ( si perde 1 mese di terapia )