Sequestro e dissequestro di Cannabis Light-Legale a Cisterna di Latina
Esistono momenti critici in questi momenti che vedono tanti dedicarsi alla canapicoltura. Proprio la coltivazione rappresenta un momento molto critico. Da conservare gelosamente i cartellini delle sementi certificate, le certificazioni delle piante, le fatture d’acquisto… altrimenti si possono passare momenti imbarazzanti. Nonostante queste cautele può capitare che le Forze dell’Ordine agiscano ugualmente. Ultimo caso? Il sequestro e dissequestro di Cannabis Light-Legale a Cisterna di Latina.
Il fatto consente di fare un piccolo ripasso ai procedimenti da attuare per avviare una coltura di canapa e dare di nuovo elementi sulla legge in materia.
Tutto è iniziato a fine giugno con la polizia che ha sequestrato 1.250 piante di Cannabis nelle campagne di Cisterna, in un’area produttiva dove si coltivano anche kiwi.
Da quel momento il proprietario aveva più volte ripetuto che quelle non era marijuana. Al contrario, era Canapa Light, quindi da Canapa Sativa L. con contenuto di THC, elemento psicotropo della pianta, entro lo 0,2 per cento, come stabilito dalla legge 242 (vedi, anche per esplorare più aspetti della norma) sulla promozione della filiera della Canapa Industriale in Italia.
Niente da fare, tutto fu sequestrato. Solo adesso il tribunale del riesame di Latina ha stabilito il dissequestro dopo i risultati letti dalle analisi che, oltretutto, erano state richieste anche dalla locale procura della Repubblica.
Cosa hanno evidenziato gli esami di laboratorio sui campioni prelevati dalla piantagione sequestrata? I valori di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) erano inferiori a quelli stabiliti dalla norma in vigore, quindi è tutto in regola, le piante legalmente in coltura.
Quel che non è chiaro riguarda due elementi diversi: la presenza o meno della documentazione che ogni canapicoltore deve conservare o il comportamento degli agenti se questi dati fossero stati presenti.
Sequestro e dissequestro di Cannabis Light-Legale a Cisterna di Latina: i doveri del canapicoltore… anche per non passare guai inutili
Semplificando, se le piante sono frutto di semina, devono essere conservati i talloncini dei sacchi di semi con i dati che certificano l’utilizzo di sementi certificate, le uniche ammesse per qualsiasi attività che riguardi la canapa. Oltre alle relative fatture d’acquisto.
Anche per le talee, queste riportano un talloncino con i dati indicati con precisione sulla tipologia, origine e quant’altro.
Se, nel caso di Cisterna di Latina, l’agricoltore era in possesso di questi elementi, come mai gli agenti di polizia hanno disposto il sequestro dell’intera area da fine giugno al 3 settembre? Bastava portare avanti dei controlli a campione senza bloccare l’attività, come prescritto dalla legge.
Se il canapicoltore non avesse potuto dare riscontri sull’ammissibilità delle piante utilizzate, avrebbe contravvenuto ai termini stabiliti dalla norma (e non passa impunito). Non si può essere così sprovveduti in un’epoca in cui l’informazione viaggia assai velocemente.
Ma di quest’ultima evenienza il tribunale non dà evidenza, quindi dovrebbe essere esclusa, anche se la necessità di apporre i sigilli al campo e far compiere le analisi potrebbe far pensare al contrario.
Importanti le novità contenute nella legge 242 (approvata a dicembre 2016 e in vigore da gennaio 2017).
In particolare sui procedimenti basta leggere l’articolo 2 sulla “Liceità”: la coltivazione “è consentita senza necessità di autorizzazione”, ma seguendo precisi obblighi che l’agricoltore deve eseguire alla lettera (articolo 3): “Il coltivatore ha l’obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l’obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente”.
In breve, a ogni controllo bisogna avere subito disponibili questa documentazione, non esiste altra strada. Il consiglio è sempre quello di avere pronta tutta la documentazione richiesta.
Buongiorno Sig. Grifeo,
La ringrazio per l’articolo e vorrei chiederle se potesse darci qualche specifica in più in merito alla questione delle talee citate nel suo articolo; mi chiedevo quale tipologia di attività commerciale è possibile intraprendere considerando che:
1. È consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato.
2. Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati.
La ringrazio anticipatamente per la sua risposta.
A presto,
Giulio Ponzo