Canapa e CBD Cannabidiolo tra i medicinali del Testo unico sugli stupefacenti, gran confusione, grandi manovre e le aziende italiane schiacciate nel mezzo
Il CBD Cannabidiolo contenuto naturale della Canapa, non è uno stupefacente. Non lo è mai stato e non lo sarà mai avendo già dimostrato proprietà eccezionali per la salute dell’uomo che nulla hanno a che fare con gli stupefacenti, fatto comprovato in numerosissime ricerche in Italia e nel mondo. Non è un elemento psicotropo, fatto già comprovato e dichiarato dal mondo scientifico e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Però gli organi dello Stato Italiano riescono a complicare notevolmente la vita alla filiera della Canapa nostrana e a un mercato che in quattro anni si è ritagliato un certo giro d’affari a tutto beneficio di piccole e medie imprese del nostro Paese. Tanto per comprendersi, il riferimento è tutto sul CBD Cannabidiolo estratto naturalmente dalla pianta ma inserito tra i medicinali del Testo unico sugli stupefacenti.
Chi fa comunicazione deve essere molto attento e conoscere l’argomento per poterne scrivere, altrimenti si rischiano brutti “scivoloni” che, oltre a far danno d’immagine, costringono le categorie coinvolte a reagire (vedi nel secondo capitolo di questo articolo la richiesta di rettifica all’agenzia stampa Agi da parte di associazioni di produttori e commercianti).
Come premessa a tutto questo, ecco un link che porta a una raccolta di articoli di Canapa Oggi sul CBD Cannabidiolo, le sue proprietà, le ricerche scientifiche, le evidenze sperimentali, le applicazioni terapeutiche attuali e in divenire e molto altro.
CBD Cannabidiolo, l‘antefatto: composizioni inserite nella tabella dei medicinali del Testo unico sugli stupefacenti
A far scatenare le più che giustificate polemiche è l’inserimento di composizioni/preparati ad uso orale contenenti CBD cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis all’interno della tabella dei medicinali, sezione B del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 negli elenchi di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Il tutto deciso dal ministro della Salute Roberto Speranza in un suo decreto del primo ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 255 del 15 ottobre 2020 (link per la lettura).
Il decreto del ministro, come riportato in Gazzetta Ufficiale, riguarda un “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis“.
Il motivo specificato nel Decreto parte dal fatto che “attualmente è in corso di valutazione presso l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) una richiesta di autorizzazione all’avvio della commercializzazione di un medicinale (ndR: leggi Epidiolex, link all’articolo), in soluzione orale contenente cannabidiolo, che ha già ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio centralizzata da parte dell’European Medicines Agency (EMA)“.
Questo medicinale in esame, “è controllato attraverso un programma di uso compassionevole, notificato all’AIFA, per i pazienti in trattamento con sindrome di Dravet e sindrome di Lennox-Gastaut“.
In forza di tutto questo si doveva collocare il Cbd nella tabella dei medicinali, un elenco in cui “sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico“.
Questo vuol dire che il CBD non è classificato come droga, come sostanza dalle caratteristiche psicotrope, ma i preparati che lo contengono hanno automaticamente l’etichetta da medicinale “stupefacente”.
Basta per mettere in crisi centinaia di imprese e migliaia di posti di lavoro perché ne blocca l’attività. Il primo pensiero va alla Cannabis Light, agli oli ed estratti a base di CBD e a una miriade di prodotti.
CBD Cannabidiolo, le reazioni delle associazioni di settore, sia quelle territoriali che nazionali
Iniziale grande sconcerto ha destato questa misura e poi grande rabbia e presa di posizione, spingendo il settore a cercare di intraprendere azioni comuni.
Oltre a decreto, a incendiare gli animi è stata anche la decisione di Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il quale vieta di vendere infiorescenze, oli e prodotti derivati dalla canapa sativa nei tabacchi (Determinazione Direttoriale n. 350874, del 13 ottobre 2020).
La prima presa di posizione pratica delle associazioni, con lo scopo di eliminare ambiguità e speculazioni sulla vicenda, ha riguardato innanzitutto un comunicato nazionale impostato in maniera scorretta da un organo di informazione. Si tratta del lancio compiuto dall’agenzia stampa AGI titolato “La Cannabis Light diventa sostanza stupefacente”.
A reagire con un comunicato comune con richiesta di rettifica, sono state le associazioni Sativa Molise, La Canapaciunisce, Resilienza Italia ONLUS, Sardinia Cannabis e Canapa Sativa Italia.
Questo il testo della missiva unitaria inviata all’Agi, in particolare al suo direttore Mario Sechi:
«Egregio dott. Mario Sechi n.q. di Direttore della testata giornalistica “Agi Agenzia Giornalistica Italia”
Le associazioni intestatarie inviano la presente al fine di richiedere quanto in oggetto specificato in relazione alla titolazione ed al contenuto dell’articolo di cui all’oggetto.
Si rivolgono direttamente a Lei in quanto responsabile della testata giornalistica ed in quanto l’articolo di Agi per cui è la presente risulta privo di sottoscrittore.
Nel dettaglio, si contesta in primis il titolo dell’articolo in quanto l’affermazione è falsa e destituita di qualsiasi fondamento in relazione al quadro giuridico attuale ed anche in relazione alla portata del decreto ministeriale di cui al contenuto.
Il decreto del Ministero della Salute si occupa dell’inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, del D.P.R. 309/90 e s.m.:
le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis” e ciò in concomitanza con l’arrivo in Italia del farmaco Epidiolex.
Dalla semplice lettura del decreto ministeriale in parola ed anche dal contenuto dello stesso articolo del quale si chiede rettifica emerge che il titolo è assolutamente avulso dal contesto del decreto ministeriale che si riferisce esclusivamente alle composizioni di cui sopra.
La c.d. “Cannabis light” non è divenuta sostanza stupefacente come recita il roboante titolo dell’articolo e la diffusione di tale notizia palesemente falsa è sia contraria al servizio d’informazione che una testata giornalistica dovrebbe offrire come servizio ai cittadini sia dannosa per il settore canapicolo.
Settore spesso vittima della errata informazione giornalistica ma che si sottolinea, è pienamente legittimato dalla legge n. 242/2016 per l’aspetto agricolo ed ha ricevuto piena legittimazione dalla sentenza SS.UU. 30475/2019 che, letta nella sua interezza evidenzia che a fronte della tipicità delle condotte e della specie botanica coltivata, è esclusa la rilevanza penale del fatto qualora il prodotto derivato dalla coltivazione della Cannabis sativa posto in commercio sia, secondo il principio di offensività in concreto, privo di efficacia drogante o psicotropa.
Di tale interpretazione della sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte si ha conferma da un lungo seguito nei tribunali cautelari e di merito che hanno avuto meno risonanza mediatica ma certamente efficacia legittimante il commercio della Cannabis light ritenuta dall’articolo (redazionale?) sostanza stupefacente.
Per tutto quanto posto alla Sua attenzione ribadiamo che il diritto di rettifica previsto dall’art. 42 della legge n. 416 del 1981 (sostitutivo dell’art. 8 della legge n. 47 del 1948) prevede l’obbligo di pubblicazione gratuita della presente richiesta di rettifica, sottolinenando l’esistenza dei requisiti di legge in quanto il titolo dell’articolo per cui è la presente richiesta è fuor di dubbio lesivo della dignità del settore rappresentato dalle associazioni richiedenti nonché assolutamente contrario a verità come spiegato».
Altre reazioni seguiranno anche perché la Determina dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli presta il fianco a possibili azioni legali.
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