Cannabidiol Distribution: “illegittimo l’atto della Direzione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”
La piemontese Cannabidiol Distribution attacca duramente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che con la determina 350874 del 13 ottobre 2020, sottoscritta e voluta dal direttore Marcello Minenna, “introduce un obbligo di autocertificazione, con l’impegno a non detenere e vendere prodotti derivati dalla coltivazione di canapa sativa”, sottolinea l’azienda che in più evidenzia l’illegittimità di questo atto e la violazione dei termini di legge.
Il 26 ottobre saranno depositate le prime istanze e denunce a tutela del settore produttivo e della filiera della Canapa.
Per comprendere al meglio, bisogna partire dall’inizio. Questo è quanto si legge nell’articolo 1 della determina incriminata:
“I legali rappresentanti degli esercizi di vicinato, delle farmacie e delle parafarmacie che esercitano o intendono esercitare l’attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, con o senza nicotina, sono tenuti a presentare un’autocertificazione, resa ai sensi della legge n. 445/2000, contenente anche l’impegno a non vendere foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque a vendere derivati privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. Tale dichiarazione, da rendersi sulla base dell’allegato modello, è requisito necessario per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo dell’autorizzazione alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione. Nel caso di autorizzazioni già rilasciate, la dichiarazione è resa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione“.
Cannabidiol Distribution ribatte all’atto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
La piemontese Cannabidiol Distribution che ha una relazione preferenziale con i tabaccai per la distribuzione dei suoi prodotti, impresa guidata dal giovane Luca Fiorentino, nato a Torino ma di sangue siciliano, non la manda a dire e prende la palla al balzo per una valutazione e controbattuta sulla determina emanata dall’Agenzia Dogane e Monopoli.
Questo è quanto concertato da Luca insieme al suo gruppo di legali per mettere in luce quelle che loro stessi hanno evidenziato come contraddizioni e incongruenze nel dispositivo voluto dall’Agenzia:
“In riferimento al Decreto del Ministero della Salute del 1/10/2020, informiamo i nostri clienti che sono state inserite le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis” nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 1990, n. 309. Nel pieno rispetto delle citate normative, a far data dal 15/10/2020, abbiamo sospeso la commercializzazione di olio a base di cbd, motivo per cui non sarà più disponibile nel nostro catalogo.
La normativa di settore viceversa non si occupa delle infiorescenze.
Quanto invece alla Determinazione Direttoriale 350874, del 13 ottobre 2020, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che introduce un obbligo di autocertificazione, con l’impegno a non detenere e vendere prodotti derivati dalla coltivazione di canapa sativa, si deve osservare che:
- è stata emanata da un ente che non ha autorità sui soggetti a cui si rivolge nell’art. 1 della Determinazione stessa (si tratta quindi di atto illegittimo per incompetenza per materia ed eccesso di potere);
- è stata emanata in palese violazione di una norma di legge, infatti l’art. 2, della L. 242/2016, che disciplina il settore della canapa sativa, prevede espressamente la possibilità di ottenere e lavorare, ad esempio, “le fibre”, dalle quali si ricavano i tessuti; mentre la Determinazione in oggetto lo vieta espressamente, all’art. 1 (si tratta quindi di atto illegittimo anche per violazione di legge).
Non esiste alcuna norma che vieti la commercializzazione dei derivati della canapa e non rientra fra le competenze dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli subordinare il rilascio o il mantenimento o rinnovo della licenza a fronte di un impegno a non vendere prodotti derivati dalla coltivazione della canapa sativa.
Risulta quindi del tutto evidente che la suddetta Determinazione, essendo fortemente lesiva dei principi fondamentali di libertà d’impresa e libera circolazione delle merci, è un atto totalmente illegittimo, pertanto, a tutela anche dei Vostri interessi, lunedì 26 ottobre p.v., verranno depositate le prime istanze e denunce nelle sedi competenti, da parte dei nostri legali.
Per rispondere alle Vostre numerose richieste circa l’atteggiamento da mantenere in questo periodo transitorio, posto che la Determinazione concede 30 giorni di tempo (a far data dal 13 ottobre u.s.) per l’invio dell’autocertificazione, è per Voi possibile continuare ad esporre e vendere i nostri prodotti, fino al 12 novembre p.v., data entro la quale avremo fatto chiarezza”.
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