Federcanapa ed Eiha impugnano il decreto sul CBD emanato dal ministro Speranza
No, la pillola non va giù e il ministro alla Salute, Roberto Speranza, dovrà difendere o far difendere una sua recente decisione che grava sulle spalle della filiera della Canapa. Infatti, Federcanapa ed Eiha impugnano il decreto sul CBD, quello con il quale il dicastero ha stabilito l’inserimento di composizioni/preparati ad uso orale contenenti Cannabidiolo -metabolita non psicotropo ottenuto come estratto naturale da Canapa Sativa L.- all’interno della tabella dei medicinali, sezione B, del Testo unico sugli stupefacenti (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
Questo quanto dichiarato e comunicato da Federcanapa che sulla questione agisce e agirà di concerto con EIHA, l’Associazione Europea della Canapa Industriale.
Tanto per essere precisi, il soggetto che la porta avanti l’impugnazione contesta un vizio o un difetto del provvedimento nella legittimità o nel merito. Lo scopo di chi impugna un provvedimento è quello di ottenere la riformulazione totale o parziale dell’atto, oppure la sua totale eliminazione.
Questo quanto dichiarato sull’azione legale e sue motivazioni:
“Il Decreto del Ministro della Salute del 1 ottobre 2020, che ha stabilito che le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis” rientrano nella tabella medicinali, sezione B, del Testo Unico Stupefacenti (DPR 309/1990), ha determinato di fatto l’illiceità di tutti gli estratti di cannabis, col rischio di compromettere anche quelli per le destinazioni ammesse dalla Legge sulla Canapa Industriale (242/2016).
Tale provvedimento, infatti, se da un lato riconosce le innegabili proprietà farmacologiche delle preparazioni contenenti cannabidiolo (CBD) e rappresenta una logica conseguenza dell’immissione in commercio dell’Epidiolex (farmaco a base di CBD), dall’altro include tutti gli estratti di canapa nella nozione di “stupefacenti” a prescindere da ogni basilare distinzione tra canapa industriale e canapa stupefacente in base al contenuto del principio attivo THC che, come noto, risulta l’unico principio attivo della cannabis in grado, oltre una certa soglia, di produrre efficacia drogante.
Le destinazioni per la canapa industriale – alimentare e cosmesi innanzitutto – sono infatti consentite dalla legge entro limiti ben definiti sull’impiego di alcune parti della pianta ed entro definiti limiti di THC nel prodotto finito (zero THC nei cosmetici e i limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale sugli alimenti del 4 novembre 2019). L’inserimento tout court degli estratti di canapa nella tabella medicinali del Testo Unico Stupefacenti comporta dubbi interpretativi che rischiano di compromettere anche le attività di estrazione ammesse dalla legge.
Inoltre la posizione del Ministero è in antitesi con le decisioni assunte dalle analoghe autorità tedesche, inglesi e francesi, che hanno escluso l’assoggettabilità dell’Epidiolex tra gli stupefacenti, ed è in contrasto con la normativa comunitaria in materia di organizzazione del mercato comune e di antitrust.
Per questi motivi Federcanapa ha deciso di impugnare insieme ad EIHA (l’Associazione Europea della Canapa Industriale), il decreto dinanzi al TAR al fine di evidenziare il palese contrasto con la normativa comunitaria e con l’intento di definire – una volta per tutte – la netta distinzione che sussiste tra canapa industriale-prodotto agricolo e canapa stupefacente.
Riteniamo infatti che una tematica così delicata, che coinvolge questioni di rilevanza costituzionale e comunitaria, prima di essere trattata “per sentito dire” sui media o sui social, debba essere affrontata nelle sedi competenti portando argomentazioni suffragate da evidenze scientifiche“.
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