Per i fiori viene richiamata l’applicazione delle disposizioni del DPR 309/90 in materia di stupefacenti e il divieto di coltivazione, se non espressamente autorizzata dal Ministero della Salute. Di fatto, si vuole ammettere il solo utilizzo dei semi di canapa.
Riteniamo utile evidenziare che la L. 242/16, finalizzata alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, oltre a non limitare l’ambito di applicazione ai soli semi di canapa e ai derivati dai semi (come invece previsto nello schema di decreto officinali), specifica all’articolo 1, comma 2 che le coltivazioni realizzate ai sensi della 242/16 non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al DPR 309/90.
Altrettanto vero è che la coltivazione delle piante di cannabis a uso specificatamente medicinale è disciplinata dal DPR 309/90, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della salute. Lo stesso DPR 309/90 esclude infatti dai divieti di coltivazione, la canapa coltivata per altri usi, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione Europea.
ll rischio è che nel caos normativo e in un quadro già caratterizzato da interpretazioni non omogenee nelle varie regioni e procure stesse, la coltivazione e prima trasformazione per tutti gli altri usi e indotti non farmaceutici venga azzerata.
– Sul piano legislativo c’è dunque un confine tra canapa per usi industriali (senza distinzioni tra semi e fiori) e Cannabis medicinale.
A sostegno di tale impostazione, è intervenuta anche la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso C-663/2018 (Cd. “caso Kanavape”), del 19.11.2020 che ha sancito che:
• è lecito l’utilizzo dell’intera pianta di canapa sativa (fiori e foglie comprese) ai fini industriali;
• il CBD non è una sostanza stupefacente;
• le normative nazionali che limitano la possibilità di utilizzare l’intera pianta di canapa per ottenere prodotti al CBD violano gli artt. 34 e 36 del TFUE.
Appare quindi manifesto che una qualunque normativa nazionale che impedisca l’utilizzo dell’intera pianta di canapa (fiori e foglie comprese) con thc nei limiti di legge, per usi non farmaceutici (nel caso italiano per le finalità elencate dalla L. n. 242/2016), costituisce una restrizione quantitativa all’organizzazione comune del mercato della canapa istituito con il Reg. (CE) n. 1308/2013, come tale vietata ai sensi degli artt. 34 e 36 del TFUE.
Con l’attuale formulazione dello schema di decreto saremmo costretti a ricorrere al TAR e alla Corte di Giustizia Europea, rischiando ancora una volta di frenare l’iter di attuazione del D.Lgs. 75/2018.Un provvedimento fortemente atteso dagli agricoltori del settore delle piante officinali e da sempre anche da noi sostenuto che potrebbe essere rapidamente approvato qualora i riferimenti sulla canapa fossero eliminati.
Evidenziamo, infine, che l’attuale impostazione dello schema di decreto è in netto contrasto con la risoluzione unitaria della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati del 14 novembre 2019, che aveva impegnato il governo a consentire l’uso dell’intera pianta per le finalità industriali.
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