A tre anni di distanza il CBD-Cannabidiolo è di nuovo nella tabella degli stupefacenti: decisione senza senso
Non è possibile assistere a situazioni del genere determinate da chi amministra il Paese. A tre anni di distanza il CBD-Cannabidiolo è di nuovo nella tabella dei medicinali allegata al testo unico sulle droghe: decisione senza senso.
La sostanza, estratta dalla Canapa, non ha effetti psicotropi ed è pure utile in diverse terapie e appoggio in trattamenti medici… ma non solo. Qui il link alla raccolta articoli di Canapa Oggi sulle tante proprietà del CBD-Cannabidiolo venute fuori grazie alla ricerca e alla sperimentazione medica.
Eppure, ecco che l’attuale ministro alla Salute, il professore Orazio Schillaci, con un decreto a sorpresa (definizione di Aduc) del 7 agosto 2023 pubblicato il 21 agosto in Gazzetta Ufficiale (link), ha inserito il CBD-Cannabidiolo nella tabella degli stupefacenti ribaltando una situazione che risale al 2020.
Qui il testo del Decreto del ministero della Salute estratto dalla Gazzetta.
Federcanapa: “Il ministero della Salute ha riesumato un assurdo provvedimento sulla canapa emesso 3 anni fa dall’allora ministro Speranza. Tanto assurdo che decise di sospenderlo a meno di un mese dalla sua emanazione”.
Lo stop riguarda la vendita senza ricetta di prodotti che si possono ingerire, quindi di olio e di altre formulazioni a base di CBD-Cannabidiolo. La conseguenza è grave oltre quanto si possa immaginare visto che diviene illecito ogni ogni uso non farmacologico degli estratti di cannabis, compresi quelli già previsti dalla norma italiana ed europea sulla Canapa industriale, come quello di adoperare il CBD negli alimenti.
(dal testo del decreto del 7 agosto 2023)
Art. 1
1. E’ revocato il decreto del Ministro della salute 28 ottobre
2020, recante la sospensione dell’entrata in vigore del decreto del
Ministro della salute 1° ottobre 2020, recante «Aggiornamento delle
tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.
Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle
composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo
ottenuto da estratti di Cannabis».
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, dall’entrata in
vigore del presente provvedimento decorrono gli effetti del decreto
del Ministro della salute 1° ottobre 2020.
Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2023
Il Ministro: Schillaci
A ottobre di tre anni fa Roberto Speranza, a capo dello stesso dicastero, aveva sospeso l’entrata in vigore di un decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 255 del 15 ottobre 2020 (link per la lettura del Decreto in Gazzetta). In questo dispositivo si stabiliva la limitazione all’uso e alla vendita di preparati con estratti naturali di Cannabidiolo.
Speranza firmò la sospensione due giorni prima dell’entrata in vigore del decreto chiedendo al Consiglio Superiore di Sanità di esprimersi in materia. Sulle tabelle degli stupefacenti e loro aggiornamento si doveva comprendere e avere indicazioni “se gli effetti della sostanza attiva cannabidiolo rimangono immutati a prescindere dalla percentuale di utilizzo della stessa” (link all’articolo di Canapa Oggi).
Nel 2020 l’OMS-Organizzazione Mondiale della Sanità sottolineò come il CBD-Cannabidiolo non deve deve far parte di alcun elenco o tabella speciale, mentre più di un anno prima lo stesso organismo riconobbe le proprietà mediche raccomandandone l’esclusione dalle liste di sostanze pericolose.
Restando al 2020 su questo tema si espresse pure la Corte di Giustizia Europea in una sentenza che sul CBD-Cannabidiolo chiarì come non sia uno stupefacente (a questo link l’articolo di Canapa Oggi).
Su questo punto quindi la Corte dispose che “Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del Cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi”. La sentenza è la numero 141/2020 emessa (link al testo in formato pdf) a Lussemburgo il 19 novembre 2020.
Quel giorno le aziende agricole che si occupavano e si occupano di questa produzione ebbero una piena dichiarazione di legittimità e libertà del mercato europeo dell’industria del CBD-Cannabidiolo con eliminazione giuridica dei pregiudizi e delle interpretazioni restrittive che ne bloccavano la crescita economica.
Adesso in Italia si torna ferocemente indietro con un grande balzo che getta molte aziende nel baratro della totale incertezza.
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