Limiti THC negli alimenti, Assocanapa risponde con fermezza al ministero della Salute
A fine agosto il ministero della Salute aveva inviato ad alcune associazioni una bozza di decreto sul limite massimo di delta-9-tetraidrocannabinolo stabilito per prodotti alimentari da canapa, valori ben inferiori allo 0,2% ammesso nella materia prima ricavata da canapicoltura. Sui limiti THC negli alimenti, Assocanapa risponde con fermezza al ministero della Salute.
È bene iniziare dal dato originario. Il 29 agosto 2017 il dicastero della Salute ha inviato una bozza di decreto per la determinazione dei limiti di THC negli alimenti, documento spedito ad alcune associazioni: queste avevano la possibilità di rispondere e di far pervenire controproposte entro il 4 settembre… solo sei giorni…
Comunque, la tabella della bozza ministeriale illustra valori tali che in parole è riassumibile con un solo fatto: in pratica, olio, semi e farina non devono avere THC. Non si comprende come tutto questo si coniughi con i valori dati nella legge nazionale 242 sulla materia prima ricavata dai campi a canapa, sulla valorizzazione della filiera nostrana… e non mortificazione rispetto a quelle estere.
Se la bozza passasse a decreto così com’è, tutti dovrebbero rivedere fortemente la loro produzione di generi alimentari da Cannabis Sativa L.
Margherita Baravalle, presidente Assocanapa, nella lettera inviata ai dicasteri interessati, alla presidenza del Consiglio e ai presidenti delle regioni italiane, chiede, fra le altre cose, un confronto urgente e reale, che alle associazioni non siano dati sei giorni ma 60 per rispondere con pareri (seguendo i tempi stabiliti dalla norma), di conoscere il parere dell’Istituto Superiore di Sanità dato lo scorso 18 maggio nonché uno dei cardini richiamati nella bozza e che ha concorso a determinarne la forma.
Nella bozza di decreto spedita dal ministero, all’articolo 4, comma 1, allegato I, si definiscono quali sono gli alimenti derivati da canapa: semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi.
Nell’allegato II si definiscono i limiti massimi ammissibili di THC in questi alimenti:
- semi di canapa (anche triturati, spezzettati, macinati diversi dalla farina), farina da semi di canapa devono avere al massimo 2 mg per chilo, come dire 2 parti per milione (pari allo 0,002‰);
- olio ottenuto da semi di canapa deve avere al massimo 5 mg per chilo, come dire 5 parti per milione (pari allo 0,005‰);
- integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa devono avere al massimo 2 mg per chilo, come dire 2 parti per milione (pari allo 0,002‰).
Se questi valori fossero confermati, sarebbe estremamente penalizzante e limitativo rispetto ad altri paesi.
Ad alimenti da canapa diversi da quelli sopra definiti si deve applicare l’articolo 2 (Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti) del regolamento (CE) 1881/2006 e successive modifiche, carta che “definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari” e e l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93.
La presidente di Assocanapa per come è scritto nel sito web dell’associazione: “Per evitare che nel silenzio di tutti i destinatari della bozza fosse fatta una frittata difficilmente rimediabile, abbiamo dovuto mettere le mani avanti con una lettera che abbiamo mandato anche al Capo del Governo, ai Ministri più direttamente interessati, ai Presidenti delle regioni e delle province autonome e agli onorevoli componenti della Commissione Agricoltura della Camera“.
Ed ecco il testo della lettera inviata dall’associazione:
La presente in risposta alla lettera di codesto Ufficio pervenuta via PEC in data 28/8/2017 con richiesta di presentazione di eventuali osservazioni entro il 4/9/2017.
Premesso:
– che questa organizzazione a fine 2015 è uscita dai Regular Members della EIHA (European Industries Hemp Association) perché nella proposta sui limiti di THC negli alimenti presentata a Bruxelles in attesa del deposito della proposta dell’EFSA non erano state tenute in conto se non marginalmente le osservazioni che per tutelare i produttori italiani avevamo presentato per la discussione, osservazioni supportate da molta cautela e semplice logica;
– che è notorio che i pareri dell’EFSA citati nella bozza di D.M. pervenuta sono basati su pochi dati svizzeri risalenti all’epoca in cui in quel paese si coltivava cannabis ad alto tenore di THC ed era invalsa la pratica di utilizzare il verde come alimento per i bovini;
– che questa organizzazione ha ripetutamente evidenziato negli anni e particolarmente negli ultimi due anni e cioè da quando è partito l’iter del disegno di legge approdato alla L. 242/2016, la necessità di aprire la discussione sui limiti di THC negli alimenti, consapevole delle problematiche che si pongono non solo nella determinazione di tali limiti ma anche nella pratica attuazione di un simile provvedimento, che non può essere lasciata al “fai da te” delle ASL prive di risorse umane e strumentali per poter avere/dare certezze;
– che non abbiamo mai ricevuto risposte formali alle nostre pur specifiche richieste ma nei contatti telefonici e in alcuni scambi di lettere su altre questioni ci siamo sentiti/visti rispondere che si sarebbe discusso dell’argomento dopo l’entrata in vigore della legge;
– che la discussione della materia tra organi tecnici dei ministeri interessati e rappresentanza dei produttori non ha finora avuto luogo;
– che negli ultimi anni in Italia decine e forse centinaia di piccole imprese hanno prodotto non solo semilavorati ma una moltitudine di veri e propri pregevoli alimenti e bevande a base di seme di canapa e suoi derivati, talvolta aromatizzati in analogia a quanto avviene in Europa almeno da oltre un decennio, con infiorescenze/foglie di canapa industriale, e senza, a quanto ci risulta, che in Italia si siano riscontrati inconvenienti dovuti alla presenza di cannabinoidi;
– omissis
– che la proposta pervenuta, formulata sulla base di elementi di cui non siamo in possesso, è asseritamente ispirata ad un principio di precauzione che ci risulta incomprensibile alla luce delle conoscenze scientifiche e della legge 242/2016 la quale postula per le varietà di canapa iscritte nel Catalogo Europeo delle Piante Agricole non l’approccio riservato alla droga ma bensì l’approccio comunemente dovuto agli alimentari;
Considerati i tempi necessari per formulare osservazioni ponderate dopo l’acquisizione e valutazione degli elementi che ci mancano;
Considerato che il termine stabilito dall’articolo 5 della legge 242/2016 non è un termine perentorio essendo noto che termini analoghi stabiliti per legge risultano non rispettati dopo decenni…omissis
Evidenziato che la proposta pervenuta non sembra in generale coerente con le statuizioni della legge 242/2016 che finalizzano il sostegno dello stato all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali, allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale, alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori. E neppure sembra coerente con gli intendimenti manifestati dal Governo in occasione del Tavolo Tecnico che si è svolto presso il Ministero delle Politiche Agricole in data 28/2/2017, nel quale è stata in sostanza asserita la volontà di puntare su filiere integrate aventi come fulcro proprio l’alimentare e l’edilizia;
con la presente si richiede di voler cortesemente:
– omissis
– assegnare per la presentazione di osservazioni un termine congruo, indicato in almeno 60 giorni da quando avremo a disposizione la documentazione che ci occorre
– far pervenire a questa organizzazione e agli altri interessati il parere dell’Istituto Superiore di Sanità in data 18/5/2017, i verbali degli incontri che in merito si sono svolti presso la Commissione Europea e il parere del Gruppo di lavoro per gli obiettivi di cui all’art.5 della legge 2/12/2016 n.242.
Stante l’urgenza si evidenzia nel contempo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Politiche Agricole, al Ministro della Salute, al Presidente ed ai componenti della Conferenza Stato Regioni l’opportunità di non accodarsi a proposte fatte circolare a Bruxelles a favore dei produttori agricoli del Nord Europa e da ultimo di alcuni soggetti economici che sono passati dalla commercializzazione di semilavorati alimentari della granella di canapa al mercato degli estratti e del CBD e questo mentre, anche dai consumatori dei paesi del Nord Europa arriva una forte richiesta di prodotto alimentare italiano contenente canapa, a nostro avviso oggi unico al mondo ad essere degno di tale nome.
come mai non è stata normata anche il fiore alimentare di canapa industriale per Tisane, Infusi, Spezia, Birra, ecc…
Ricordo che l’Unione Europea come da circolari ha riconosciuto l’utilizzo alimentare del fiore di cannabis, che ogni membro dell’ UE può produrre e commercializzare nel unione.
Per adesso si sono limitati a legiferare e a diramare bozze… che lasciano il fiore nel limbo. Comunque ritengo che con la tempesta che si sta scatenando sui livelli massimi di Thc negli alimenti, si potrà entrare nel vivo anche sulla questione infiorescenze, sempre che gli “attori” del settore agiscano come si deve e decisi