La Corte di Cassazione e la Canapa in agricoltura e nella commercializzazione
Le condizioni sono sempre quelle già ben definite nella legge 242 del 2016 (leggi al link la sua descrizione) entrata in vigore il 14 gennaio del 2017. La Corte di Cassazione è stata chiara nel suo pronunciamento del 6 dicembre scorso. Tiene separate due limitazioni, quella agricola e quella prettamente penale, oltre a ribadire come la suddetta norma permetta la commercializzazione dei prodotti della canapicoltura. Un traguardo non da poco, molto utile nella sua sottolineatura.
Canapa allo 0,2 per cento massimo di concentrazione del THC (unico elemento psicotropo della cannabis), piante da semi Cannabis Sativa L. di varietà ammesse e iscritte nel Catalogo europeo delle varietà e specie agricole, realizzazione di prodotti che corrispondano alle tipologie indicate all’articolo 2, comma 2 della stessa 242 ed eventuale responsabilità penale del commerciante secondo il DPR 309 del 1990.
Non è lasciato alcuno spazio alla fantasia o alle libere interpretazioni in quelle sette righe e mezzo espresse dalla Corte Suprema di Cassazione, terza sezione penale. Indicazione che è una risposta alla sollecitazione di un ricorrente.
Gli operatori che sono coinvolti nell’intera filiera della Canapa Industriale italiana, i canapicoltori, chi commercializza, i trasformatori comprendendo anche avvocati, esperti e ricercatori, tutti devono tenere a mente i concetti espressi.
Soprattutto non devono fare confusione tra diversi livelli di condizioni per quanto riguarda la definizione del prodotto canapa. Non si deve fare confusione tra limite agronomico e limite penale.
L’indicazione della Corte di Cassazione ribadisce implicitamente il non dover fare confusione tra le limitazioni agronomiche e quelle penali
Esiste un primo livello di limitazioni che riguarda il settore agricolo, la canapicoltura in senso stretto e quello della commercializzazione, con quest’ultimo che, per forza di cose, non può essere diverso dal primo: 0,2 per cento massimo di THC per la canapa prodotta e quindi per i derivati da trasformazione e commercializzati. Un limite che segue quello europeo per la Canapa Industriale fissato dal 1999.
Differente è il limite penale, quel famoso 0,5 per cento nella concentrazione di THC oltre il quale la norma sottolinea che si sta vendendo una sostanza stupefacente. Questa è un’indicazione utile ai giudici in ambito penale nella conferma o meno della sussistenza di un reato.
In merito, sulle responsabilità del commerciante ed eventuale reato penale, la Corte di Cassazione richiama il DPR 309 del 1990 articolo 73.
Le due cose non possono e non devono essere confuse e messe insieme.
Non si può spingere a vendere prodotti sopra lo 0,2 per cento di THC ed entro lo 0,5 perché questo cortocircuito tra ambiti diversi non fa altro che dare forza a chi ha intenzioni repressive danneggiando chi, invece, lavora duramente e in maniera corretta nella filiera della canapa italiana.
Sulla concentrazione massima di THC in campo agricolo indicata nella legge 242 e a cui la Corte di Cassazione fa riferimento, la chiarezza è totale a cominciare dalle responsabilità correlate. Comma 5 dell’articolo 4: Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.
Dai campi non può uscire prodotto che sfori lo 0,2 per cento massimo di THC.
In caso di rilevazioni che evidenzino una concentrazione fino allo 0,6, non c’è responsabilità per l’agricoltore che ha rispettato i dettami della legge, per non addossare al coltivatore-canapicoltore alcuna colpa dovuta a processi naturali di coltura… la legge non va oltre. Questo intervallo di valori percentuali non dà alcun permesso di utilizzare quel materiale che è andato oltre lo 0,2 per cento di THC, né deve essere interpretato in questo senso.
La legge 242 non ha specificato sanzioni, è vero: non ci sono per l’agricoltore con un prodotto fino allo 0,6 per cento di THC, fatto normale vista la non responsabilità personale stabilita nella norma; non ci sono sanzioni neppure per il commerciante (un prodotto con quei valori non ci deve arrivare alla vendita). Questo dato di fatto, quindi, non autorizza nessuno, per i motivi indicati in precedenza, a ritenere legittimo il prodotto da campo e il prodotto commercializzato caratterizzati da THC fino allo 0,6 per cento.
Altro punto – La canapicoltura italiana, ribadisce la Corte di Cassazione, può produrre canapa adatta agli usi descritti al comma 2 dell’articolo 2 (Liceità della coltivazione) della 242:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali
di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
Comunque per la Corte di Cassazione non è finita qui, dovrà ancora misurarsi con la materia e depositare le motivazioni integrali che daranno piena spiegazione sulle sue indicazioni.
Questa limitazione puo indubbiamente essere vista come una repressione finalizzata ad interessi di multinazionali,in netto contrasto agli interessi della popolazione tutta ,favorendo il sistema sanitario e la criminalità,e non certo il cittadino .
Buongiorno,
potrei avere il link per trovare il documento pubblicato dai canali ufficiali?
E’ un pò strano che non si riesca a trovare, è molto strano capire perché la cassazione non specifica chiaramente allora che tutta la canapa oltre lo 0,2% deve essere distrutta, andando chiaramente in contraddizione completamente con tutta la serie di DLG che si sono succeduti per arrivare alla 212/2016.
Chiaramente il legislatore ha utilizzato un termine numerico 0,6% senza congnizione del senso di quanto esso stesso ha definito nel testo, a quanto pare la cassazione suprema, non tiene in cosiderazione che le definiziione per la distruzione della canapa oltre la soglia sono dallo 0,6%.E se la canapa ha una soglia fino allo 0,6% non deve essere distrutta, allor apuò essere commercializzata. Altrimeni, bisognerà richiedere al legislatore attraverso un processo democratico la riesamina di quanto emesse, in congizione di giustificazioni valide, certe e verissime che vadano ad avvallare la tesi che ci sia un reale pericolo, che l’illustrissimo legislatore al momento dell’accettazione della 212 non ha tenuto conto, consapevolmente rispondendo dei rischi, incosapevolmente ma andando a giustificare l’incosapevolezza.
Aspettiamo le motivazioni in modo da poter aver chiarezza su quali siano i reali gravi problemi non tenuti conto dal legislatore